Il 7 settembre scorso l’Avvocato Generale UE ha depositato le proprie conclusioni nella controversia che vede contrapposte le società VCAST Limited (società di diritto inglese) e la R.T.I. s.p.a (procedimento C-265/16). La questione, rimessa alla Corte di Giustizia su rinvio del Tribunale di Torino, riguarda la liceità o meno del servizio di registrazione online su cloud di emissioni televisive liberamente accessibili per via terrestre, in assenza dell’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.Il cloud computing ha la particolarità che, diversamente dalle modalità classiche di registrazione e riproduzione, l’utente finale non acquista né noleggia le attrezzature informatiche materiali, ma usa il servizio e le infrastrutture informatiche di un terzo.Pertanto nuovi problemi si sono posti e ci si interroga se tale fattispecie possa essere considerata un’eccezione per copia privata al diritto d’autore e quindi essere ammessa.L’Avvocato Generale UE si è espresso negativamente, sottolineando che i dati memorizzati su cloud contengono riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore che, diversamente dai metodi di riproduzione di diretta disponibilità di chi realizza la copia(dunque del privato), necessitano un intervento del fornitore del servizio di memorizzazione.