Con sentenza n. 11163 in data 9 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha affermato due importanti principi a corollario della regola posta dagli artt. 12bis, 12 ter ed 88 della legge sul diritto d’autore per talune categorie di opere tutelate dal diritto d’autore (programmi di elaboratori e banche dati, opere del disegno industriale, fotografie).
Nello stesso modo che per le invenzioni e per i modelli (artt. 64 e 86.2 c.p.i), per tali categorie di opere protette dal diritto d’autore, spettano, salvo patto contrario, al datore di lavoro i diritti relativi all’ideazione avvenuta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.Nel caso di specie si trattava di un software e la recentissima decisione della Cassazione definisce specificamente i presupposti da accertare in caso di controversia, affermando che ‘ai fini dell’attribuzione al lavoratore, anziché al datore di lavoro, dei diritti patrimoniali conseguenti ad una sua opera creativa tutelata dal diritto d’autore occorre verificare in
modo rigoroso l’esistenza di uno stretto nesso di causalità fra l’attività dovuta e la creazione realizzata, accertando se questa costituisca o meno l’esito programmato della prima’.Con l’ulteriore precisazione
che ‘è il lavoratore che deve provare la ricorrenza di un’opera creata del tutto al di fuori dello svolgimento del rapporto di lavoro, fuori dell’orario o del luogo di lavoro, e senza l’utilizzazione di strumenti, documentazione e strutture di ricerca e comunicazione appartenenti al datore di lavoro’.