Il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria, con decisione n. 45/2018 del 26 giugno 2018 (la cui motivazione è stata recentemente resa nota), ha per la prima volta affermato che configura una comunicazione commerciale occulta, in violazione dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, l’endorsement di un marchio noto (nel caso di specie Peugeot) posto in essere da un influencer sul proprio account Instagram sprovvisto dell’espressa segnalazione del carattere commerciale dello stesso.

È del resto evidente che il divieto di pubblicità occulta abbia portata generale e debba essere applicato alle comunicazioni e alla pubblicità online tramite social network.

Dunque, è oggi sempre più importante per celebrity, influencer, blogger ed endorser, come del resto già suggerito dalle linee guida contenute nella Digital Chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, adottare opportuni accorgimenti tali da rendere edotti i loro follower sulla natura pubblicitaria dell’endorsement, inserendo nei loro post disclaimer quali ad esempio “Pubblicità” “Advertising”, “Adv”.

Tali principi sono stati ribaditi anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, come si legge nel suo comunicato stampa del 6 agosto u.s., è intervenuta con una seconda azione di moral suasion diretta nei confronti degli influencers, questa volta con un numero di follower non elevatissimo, ma pur sempre di rilievo.