Con sentenza n. 26001 in data 17 ottobre 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla validità del marchio tridimensionale di Ferragamo c.d. ‘Gancini’ ispirato alla forma grafica della lettera Ω (omega) ed utilizzato anche come chiusura di numerose borse ed accessori della maison fiorentina.
In particolare la Corte, ribadita la validità del marchio in questione (sulla quale si era già espressa nella sentenza n. 14684 del 2007), ha evidenziato la sua qualifica di marchio ‘forte’ e quindi, come tale, ‘assistito dalla più rigorosa tutela, connotata da una maggiore incisività che rende illegittime le variazioni anche originali che, comunque, lasciano del tutto intatto il nucleo ideologico che riassume l’attitudine individualizzante del segno.’ nonché rinomato ed ha poi svolto un’approfondita analisi dell’ambito di tutela del marchio che gode di rinomanza, esaminandolo sotto tre profili quali l’oggetto della tutela, i presupposti necessari per accedere alla stessa ed i casi in cui viene riconosciuta.
E’ inoltre particolarmente interessante rilevare che la Cassazione ha censurato la pronuncia della Corte d’Appello di Milano nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, sulla base di una pretesa funzione strumentale dei prodotti di cui era causa (e cioè fibbie, chiusure per borse a forma di lettera Ω) e quindi, ad avviso del Giudice di seconde cure, non percepibili come elementi distintivi del prodotto stesso. Secondo la Cassazione, invece, ‘la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5, n. 1, lett. b) della Direttiva allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente, con l’effetto che la funzione anche strumentale dell’elemento che incorpora il segno, come nel caso in esame, non ne può precludere l’apprezzamento’.