Con Sentenza pubblicata in data 10 giugno 2019, la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata sull’illiceità dell’utilizzo del nome a dominio “fantagazzetta.com” e del nome “fantagazzetta”, così come dell’uso , senza il consenso, di “Voti” e “Quotazioni” pubblicati sulla Gazzetta dello Sport, affermando che tali condotte costituiscono  concorrenza sleale di cui all’art. 2598, comma 1, n. 3 c.c.

In particolare la Corte d’Appello napoletana ha affermato che “l’adozione della parola “Fantagazzetta” risulta costituire la combinazione dei due termini “Fanta” e “Gazzetta”, la cui unione finisce con integrare la formula abbreviata “Fantacalcio de La Gazzetta dello Sport”, il che induce a ritenere la chiara sussistenza di un aggancio parassitario all’iniziativa imprenditoriale già intrapresa dal concorrente che vale ad integrare l’ipotesi di concorrenza sleale”. La Corte ha poi altresì affermato che “ricorre la sussistenza della concorrenza sleale anche nell’attività di copia, pressoché integrale, da parte della convenuta, dei dati concernenti i “Voti” e le “quotazioni” dei giocatori pubblicati” dal concorrente.

Si tratta di decisione di sicuro interesse, anche dal punto di vista giuridico, dal momento che attiene i rapporti tra diritti di proprietà industriale e normativa repressiva della concorrenza sleale.